Gestione società sportive: ecco le novità!
Nell’ultima newsletter del commercialista Dr. Fabio Zucconi, un servizio molto utile per ASD e SSD, è stato approfondito un tema di grande rilevanza per l’intero settore sportivo: le sponsorizzazioni.
Si sta consolidando, a livello giuridico, un orientamento in base al quale sono impediti gli accertamenti sulla base di presunzioni di non economicità delle spese promozionali, il che, in definitiva, potrebbe agevole i rapporti tra società sportive e sponsor in un periodo particolarmente importante per la raccolta delle risorse economiche – specialmente dopo la crisi causata dal Covid-19.
Approfondiamo insieme!
Gestione società sportive, le novità per gli sponsor
Al centro dell’approfondimento che abbiamo scelto di portare sul nostro blog c’è il tema del rischio di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate “con riferimento alle contestazioni della deducibilità del costo in capo allo sponsor per mancanza del requisito di inerenza, economicità e proporzionalità dello stesso rispetto alla realtà aziendale”. Due recenti sentenze – una della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’altra dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma – hanno infatti avuto un esito favorevole per le imprese che fanno sponsorizzazioni sportive.
Questo, di conseguenza, dovrebbe permettere agli enti sportivi, come le società sportive dilettantistiche, di raccogliere più facilmente risorse tramite l’attività promozionale e pubblicitaria legata all’attività istituzionale sportiva.
Del resto, secondo Zucconi:
“È importante […] sottolineare che l’orientamento favorevole alle sponsorizzazioni sportive sta proseguendo a tutti i livelli, dalla provincia alle corti internazionali e senza eccezioni favorevoli alle interpretazioni portate avanti senza successo ormai da anni dall’Agenzia delle Entrate. Speriamo che questo continuo susseguirsi di pronunce contrarie spinga l’amministrazione finanziaria ad abbandonare questo filone di accertamento eliminando un ostacolo importante alla ricerca di fonti di finanziamento per gli enti sportivi dilettantistici”.
A questo proposito, va ricordato che per ottenere una presunzione assoluta agli occhi dell’Agenzia delle Entrate circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni sportive, è essenziale che queste abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano a favore di a un ente sportivo iscritto al Registro CONI
- non superino l’entità di 200.000 euro all’anno
- siano finalizzate alla promozione dell’immagine o dei beni/servizi dello sponsor
- abbiano una effettiva esecuzione
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Sponsorizzazioni e detraibilità dell’IVA, le due sentenze
Nel primo caso, con riferimento alla detraibilità dell’IVA, la Corte Europea di Giustizia ha affermato, secondo Zucconi, che le amministrazioni finanziarie nazionali “non hanno il diritto di impedire la detrazione dell’IVA nel caso in cui il prezzo fatturato per i servizi pubblicitari sia considerato eccessivo rispetto a un ipotetico valore di riferimento, né può essere negata la detrazione dell’IVA se i servizi di sponsorizzazione sportiva ricevuti non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato”.
Per poter detrarre l’IVA, quindi, lo sponsor dovrà solo provare che i servizi pubblicitari ricevuti abbiano un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche svolte; dimostrando, cioè, che la sponsorizzazione sportiva sia effettivamente mirata alla promozione dei beni/servizi commercializzati.
Basterà dunque accertare che l’impresa abbia un vantaggio teorico attraverso la prestazione pubblicitaria. Mentre non sarà necessario dimostrare che il prezzo pagato per la prestazione sia “economicamente vantaggioso o congruo rispetto a valutazioni di mercato”, né di avere ottenuto risultati in termini di fatturato o utile. La finalità del contratto, in sostanza, dovrà essere quella di promuovere l’immagine o i beni/servizi dell’impresa – senza vincoli ulteriori.
Nel secondo caso, sempre con riferimento alla detraibilità dell’IVA, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha ribadito quali sono le caratteristiche necessarie affinché sia possibile “rendere deducibili le spese di sponsorizzazione indipendentemente da giudizi di inerenza o proporzionalità”.
La Commissione ha affermato che: “… non si può non considerare che l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 è sì norma speciale, destinata a derogare il regime di deducibilità dei costi delineato dall’articolo 109 del TUIR, ma concepita per rispondere a specifiche esigenze del settore dello sport dilettantistico, quelle di predisporre un regime fiscale agevolato per chi decida di investire in tale settore, al fine di favorire – tramite appunto la leva fiscale – l’incremento di queste attività ritenute socialmente utili e meritevoli di tutela. Si è quindi in presenza di una valutazione che ha già compiuto il legislatore tributario, stabilendo una presunzione assoluta di deducibilità del costo e rendendo insindacabile (tranne casi eccezionali) la scelta imprenditoriale di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico”.
La sentenza, secondo Zucconi, ha quindi ribadito che “esiste una presunzione assoluta di deducibilità del costo che prescinde da valutazioni sulla sua inerenza all’attività commerciale svolta”. Inoltre, ha collegato in modo chiaro la conclusione a cui è giunta “con la volontà politica di agevolare lo sport dilettantistico”. E questo perché “il legislatore ha inteso con questa disposizione eccezionale aiutare il settore dello sport dilettantistico consentendo agli imprenditori che sono disposti a versare delle somme agli enti sportivi in corrispettivo di una prestazione promo-pubblicitaria di prescindere da qualsiasi considerazione in termini di economicità o proporzionalità”.
In sostanza, la Commissione ha affermato che per le società sportive reperire risorse finanziarie genera un beneficio sociale (di cui si avvantaggia la collettività) che, dal punto di vista finanziario, merita di essere incentivato – nella fattispecie consentendo agli imprenditori e ai professionisti la detrazione dell’IVA.
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