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Riforma dello sport:  come cambia il lavoro sportivo?

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La nuova Riforma dello sport introduce una disciplina differente per le somme corrisposte come premio per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive

Riforma dello sport: ecco i dettagli sulla nuova normativa in tema di lavoro 

Nella sua ultima newsletter il dottore commercialista Fabio Zucconi, nonché nostro partner, si è soffermato sulla nuova normativa in tema di lavoro sportivo, introdotta dalla riforma dello sport, e sulle mansioni che potranno essere remunerate come “lavoro sportivo”. 

Le ultime novità avranno degli effetti diretti e indiretti sul settore sportivo, in particolare modo per quando riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Società sportive dilettantistiche (Ssd), dal momento che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente la normativa precedente.

Proviamo ad approfondire insieme!

Riforma dello sport: tutti i dettagli

La normativa fino ad oggi in vigore, come ricorda Zucconi, prevedeva diverse tipologie di compensi:

  • Indennità di trasferta 
  • Rimborso forfettario di spesa
  • Premi
  • Compensi nell’esercizio diretto di attività sportive 
  • Compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi per attività amministrativo-gestionale

Queste “voci” rientravano nell’insieme dei compensi sportivi disciplinati dall’art.67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e, soprattutto, ad essi era applicabile “il sistema che prevedeva una franchigia fiscale di 10.000 euro e la non imposizione contributiva e assistenziale”.

La nuova Riforma dello sport, innanzitutto, non ripropone le tipologie di compensi sopra riportati, ma introduce una disciplina differente per le somme corrisposte come premio per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive

Queste somme, più nel dettaglio, avranno un trattamento fiscale diverso rispetto agli altri tipi di compenso: si applicherà infatti, “senza alcuna franchigia”, una ritenuta secca del 25%. Inoltre, come sottolinea Zucconi, la Riforma dello sport non stabilisce nulla di specifico “in merito alla contribuzione previdenziale su tale categoria di compenso”.

Le somme corrisposte come premio per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive probabilmente non dovranno essere inseriti nell’imponibile previdenziale e questo perché “costituiscono una categoria di proventi diversi rispetto al compenso del lavoratore sportivo e non devono essere cumulati ad altri eventuali corrispettivi pagati al lavoratore sportivo per la determinazione del carico fiscale”. 

In sostanza, quindi, il pagamento di premi-partita o premi per la vittoria o la salvezza – comune anche nel settore dilettantistico – avrà un costo superiore rispetto al compenso sportivo sotto i 5.000 euro annui e, almeno fino al 2023, anche rispetto al compenso fino a 15.000 euro. Al contrario “il premio avrà un trattamento fiscale agevolato rispetto al caso del compenso sportivo eccedente i 15.000 euro annui”.

Un punto importante è questo: la riforma dello sport disciplina il trattamento fiscale dei premi, ma, allo stesso tempo, la estende a tutti i tesserati, e non solo ai lavoratori sportivi. Di conseguenza, anche soggetti che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo, se svolgono attività come atleti o tecnici, e non attività di volontari, “potrebbero essere compensati con questo tipo di remunerazione”.

Per sapere come la Riforma dello sport “definisce e delimita” il tipo di mansioni che rientrano nei compensi sportivi, ti consigliamo di leggere la newsletter di Fabio Zucconi, un servizio di aggiornamento per Associazioni e Società sportive dilettantistiche con approfondimenti su norme e temi di carattere amministrativo, contabile e fiscale.  

Puoi iscriverti cliccando qui

➞ Leggi anche: Riforma dello sport: a quando l’entrata in vigore?

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➞ Leggi anche: Gestione Asd: “Il digitale è un grande vantaggio”

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