Entrerà in vigore a luglio 2022 eppure, con tutto il suo carico di novità, sta già rivoluzionando il mondo dello sport: andiamo a vedere di preciso di cosa tratta la nuova Riforma dello Sport e in particolare le modifiche riguardanti la figura del lavoratore sportivo.
Riforma dello Sport: cosa cambia per le società sportive
Le novità della Riforma dello Sport, alcune delle quali hanno suscitato tanto clamore nelle ultime settimane, si possono riassumere in 5 punti chiave:
- Il lavoratore sportivo
Gli operatori dello sport – allenatori, atleti, direttori, preparatori atletici e non solo – potranno stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo anche in forma di collaborazione continuata e continuativa.
- Gli amatori sportivi
L’amatore sportivo è la nuova figura istituita, sulla base di quella del “volontario” del Codice del Terzo Settore, ma con la possibilità di riconoscere indennità e rimborsi in occasione di trasferte, con un calcolo dei “redditi Irpef” fissato a un massimo di 10000€ (fino a tale importo vi è la totale esenzione fiscale e contributiva).
- Il Registro nazionale
Finalmente è stato introdotto il Registro Nazionale Società Sportive dilettantistiche, dove le ASD e le SSD potranno registrarsi per avere i riconoscimenti “ai fini sportivi”.
- La forma giuridica delle ASD e delle SSD e qualifica di Ente del Terzo Settore
È stata semplificata la procedura per acquisizione della forma giuridica delle ASD, mentre le SSD avranno la possibilità di assumere qualsiasi tipo di forma societaria tra quelle presenti nel Libro V del Codice Civile. Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche potranno, inoltre, ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) per usufruire delle relative agevolazioni.
- Contributi, assicurazione e previdenza
A qualsiasi tipo di contratto di collaborazione degli operatori sportivi si applicheranno le norme vigenti in materia assicurativa e previdenziale (malattia, gli infortuni, la disoccupazione involontaria, la gravidanza e la maternità). Cambierà anche la previdenza dei collaboratori sportivi: per i contratti subordinati ci sarà l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, mentre per quelli occasionali e amatoriali l’iscrizione alla Gestione Separata.
Il lavoratore sportivo è anche un dilettante
Come abbiamo detto precedentemente, la Riforma dello Sport – approvata sul filo di lana lo scorso 26 febbraio 2021 (la delega sarebbe scaduta il 28 febbraio) – ha rinnovato profondamente la figura del lavoratore sportivo.
Il lavoratore sportivo – da non confondere con l’amatore sportivo – è definito dall’art 25 come l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore tecnico, il direttore di gara, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Potrà essere legato alla ASD/SSD, all’EPS (Enti di Promozione Sportiva) e alla FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da tutte le tipologie contrattuali previste nel mondo del lavoro (dipendente, collaboratore co.co.co, collaboratore occasionale, lavoratore autonomo) e per ogni forma contrattuale nel decreto è prevista una specifica regolamentazione, con particolare riguardo al lavoro dipendente (art 26) .
La novità sta nel fatto che dal 2022 anche l’atleta dilettante potrà stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e avrà diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Ricordiamo infatti che ai non-professionisti finora non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che percepivano solo un rimborso spese o un premio, e che attualmente lo status di lavoratore sportivo è riconosciuto esclusivamente all’atleta che esercita l’attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società.
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Riforma dello sport: Sporteams Club
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