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Spese per attività sportive dei minori, ecco come fare a detrarle

Pagamento tracciabile, carte di credito

Fabio Zucconi, commercialista, spiega che per detrarre le spese per attività sportive dei minori occorre pagare con modalità tracciabili.

Sporteams ospita i contributi di Fabio Zucconi, commercialista e revisore contabile specializzato nella consulenza per le asd. Dopo quello su sull’assenza di obbligo di corrispettivi telematici per le società sportive in regime di legge 398/91, eccone uno nuovo che spiega l’obbligatorietà di pagamento con modalità tracciabili per detrarre le spese per attività sportive dei minori.

“La legge di bilancio in vigore dal 1 gennaio scorso ha imposto un nuovo onere per la detrazione delle spese sostenute per l’attività sportiva dei figli minori. Questa disposizione ovviamente impatta con la quotidianità di tutte le associazioni sportive che gestiscono corsi per l’insegnamento o la pratica di attività sportive dilettantistiche in quanto tutti i pagamenti ricevuti per tali attività (denominati tecnicamente “corrispettivi specifici”), a differenza che nel passato, dovranno avvenire in modalità tracciabile per essere detraibili dalle imposte dei genitori.

Ricordiamo innanzitutto che le spese detraibili sono costituite dalle somme pagate per l’iscrizione e lo svolgimento dell’attività sportiva ad associazioni sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Le spese sono detraibili in un limite massimo di 210 euro per ciascun minore.

Precisiamo anche che la disposizione è applicabile alle spese pagate non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche alle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.). Sono escluse le associazioni o società sportive che non abbiano avuto il riconoscimento del CONI.

Giova ricordare che al fine di permettere la detrazione fiscale le spese devono essere certificate da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall’associazione o società sportiva dilettantistica con l’indicazione: della denominazione, sede legale e codice fiscale della società sportiva; della causale del pagamento (es. pagamento della prima quota per la Stagione o pagamento della quota relativa al mese di maggio ecc…); dell’importo pagato; dei dati anagrafici del ragazzo che ha svolto l’attività sportiva (nome cognome e codice fiscale sono sufficienti); del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ovvero normalmente uno dei genitori).

La App Sporteams permette di effettuare pagamenti digitali.

A partire dal 1 gennaio 2020, oltre alla documentazione finora ricordata, sarà necessario dimostrare altresì di avere sostenuto la spesa con modalità tracciabili. Non saranno quindi più detraibili le spese sostenute in contanti ancorché siano certificate dalla documentazione prodotta dall’associazione sportiva. Ricordiamo che per modalità tracciabili vanno intese carte di debito (bancomat), di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. La norma inoltre fa riferimento a una categoria residuale denominata “altri sistemi di pagamento tracciabili”.

Ciò posto è opportuno quindi che le associazioni sportive si attrezzino per ricevere i pagamenti in modalità tracciabili. A tal proposito ci si è chiesti se le associazioni sportive dilettantistiche rientrino tra i soggetti che sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di credito o di debito e quindi se siano obbligate o meno ad attrezzarsi degli strumenti di incasso tramite carte di pagamento (POS). La risposta a questo quesito diverrà particolarmente importante a partire dal 1 luglio 2020 quando entrerà in vigore la norma che permette di sanzionare i soggetti che non accettino il pagamento tramite carte di pagamento. È infatti previsto che a decorrere dalla data sopra indicata chi rifiuti il pagamento tramite carte è soggetto, per ogni transazione rifiutata, a una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4 per cento del valore della transazione per cui si sia rifiutato l’incasso con la carta. In realtà ad oggi non appare del tutto chiaro se una associazione sportiva dilettantistica rientri tra i soggetti obbligati ad accettare i pagamenti con carte. Infatti l’obbligo viene posto in generale ai “soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.

Trattasi di una locuzione che caratterizza tipicamente attività di tipo commerciale. Si può quindi sostenere che le associazioni sportive che operano tramite la legge 398/91, dal momento che nella quasi totalità dei casi svolgono attività commerciali (ad esempio le sponsorizzazioni che sono da qualificare come prestazioni di servizi) rientrano tra i soggetti obbligati ad accettare i pagamenti con carte. Tuttavia rimane il dubbio se tale obbligo sussista solo per l’incasso di corrispettivi per attività commerciali o se si estenda anche agli incassi correlati alle attività istituzionali o comunque assimiliate a quelle istituzionali dal punto di vista fiscale. In altri termini è pacifico che se uno sponsor chiede di pagare una fattura tramite carta di credito l’associazione sportiva non può rifiutarsi e verrà sanzionata in caso di rifiuto. Tuttavia rimane dubbio se tale sanzione possa essere comminata con riferimento all’incasso di corrispettivi specifici per i corsi e in generale gli incassi correlati alle prestazioni sportive svolte in conformità alle proprie finalità istituzionali. Si auspica che prima della scadenza del primo semestre pervengano dei documenti di prassi in grado di chiarire questo aspetto. In ogni caso, per prudenza, praticità e per offrire un servizio adeguato ai tesserati, si consiglia a tutte le associazioni e società sportive di dotarsi delle attrezzature necessarie per incassare i proventi riconducibili a corrispettivi specifici tramite carte di pagamento“.

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