Inquadramento fiscale dei proventi derivanti da attività di somministrazione alimenti e bevande nelle asd, Fabio Zucconi fa chiarezza.
Fabio Zucconi, commercialista e revisore contabile specializzato nella consulenza per le asd, inaugura uno spazio sul blog. Questo il suo intervento sui proventi da attività di somministrazione alimenti e bevande nelle asd.
“L’attività di somministrazione di alimenti e bevande posta in essere dalle associazioni sportive può essere inquadrata in maniera differente dal punto di vista fiscale a seconda delle modalità di svolgimento.
Si ritiene che tale attività rientri in quella istituzionale e quindi non generi alcun obbligo fiscale solo nel caso in cui la società sportiva sostenga dei costi per l’acquisto di generi alimentari somministrati ai propri tesserati o soci durante lo svolgimento dell’attività sportiva senza richiedere alcun corrispettivo o al massimo corrispettivi pari al costo dei beni acquistati.
Leggi l’intervista di Fabio Zucconi a Sporteams.
L’attività di somministrazione correlata alla gestione di un bar o di un posto di ristoro con incasso di corrispettivi invece va sempre considerata commerciale e, se svolta in connessione con l’attività sportiva, può beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991. Affinché tale attività possa essere considerata connessa all’attività sportiva si ritiene che debba sussistere un collegamento spazio- temporale tra la somministrazione e l’attività sportiva (quindi il bar dovrà essere all’interno dell’impianto sportivo e dovrà rimanere aperto esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività sportiva) ed inoltre non devono sussistere gli elementi del rischio di impresa e della concorrenzialità.
Nel caso di attività di somministrazione effettuata durante lo svolgimento di manifestazioni di raccolta fondi i corrispettivi possono essere esclusi dalla tassazione diretta e dalla costituzione del plafond di 400.000 euro previsto dalla legge 398/1991 purché si provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa (rendiconto della manifestazione e limite di proventi complessivi annui agevolati pari a 51.645,69 e di due eventi nell’anno)”.